Giochi d’azzardo:
Quadro giuridico

Leggi concernenti i giochi d’azzardo

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Legge sui giochi in denaro

Dal gennaio 2019, tutti i giochi d’azzardo sono stati regolamentati da un’unica legge e i casinò svizzeri possono ora offrire anche dei giochi d’azzardo online. Questa legge sostituisce la precedente legge sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco e la legge sulle lotterie professionali e le scommesse.

 

Protezione della gioventù

La legge sul gioco d’azzardo fissa il limite di età per tutti i giochi di casinò, compresi i giochi online, a 18 anni. I giochi della lotteria sono ora proibiti per i minori di 16 anni. Gli operatori di lotterie automatiche devono ora includere un dispositivo di controllo degli accessi. Si tratta essenzialmente di “Tactilos” (lotterie elettroniche), molto diffuse nella Svizzera romanda, ma vietate nella Svizzera tedesca.

 

Prevenzione del gioco d’azzardo eccessivo

D’ora in poi, non solo i casinò, ma anche le società di lotteria dovranno escludere i giocatori dipendenti.

La legge impone ora ai Cantoni di attuare misure volte a prevenire il gioco d’azzardo eccessivo e di fornire consulenza e cure. Viene riconosciuto che la dipendenza dal gioco d’azzardo è una malattia.

Con la nuova legge sul gioco d’azzardo, il Consiglio federale ha indebolito la protezione dei/delle giocatori/trici eliminando l’obbligo per i casinò di cooperare con i servizi specializzati nelle dipendenze. La legge stabilisce anche le condizioni generali per i piccoli tornei di poker organizzati al di fuori dei casinò. L’obiettivo è quello di assicurare questi tornei mantenendoli attraenti. Inoltre, l’ordinanza determina l’importo massimo delle scommesse per piccole lotterie e tombole.

 

Imposte

I casinò pagano tra 40 e l’80% dell’utile lordo dei giochi (totale delle puntate meno i proventi ridistribuiti). Il 100% delle imposte pagate dai casinò con una concessione di tipo A è interamente versato all’assicurazione vecchiaia e superstiti nonché all’assicurazione invalidità (AVS/AI). Le imposte versate dai casinò di tipo B sono destinate al 60% all’AVS e al 40% ai cantoni in cui ha sede una casa da gioco.

I profitti delle lotterie e delle scommesse devono essere esclusivamente destinati a scopi di utilità pubblica o caritatevoli. Sulla base di accordi intercantonali, le due società di lotteria devono versare ai cantoni una tassa sulla dipendenza dal gioco. Questa tassa equivale allo 0.5% delle entrate lorde delle lotterie e delle scommesse sportive di Swisslos e della Loterie Romande nei rispettivi cantoni.

Per saperne di più

  • Gespa - Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro

    Sito web

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  • Commissione federale delle case da gioco (CFCG)

    Sito web

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  • Tassa sulle case da gioco

    Sito web

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