Leggi concernenti i farmaci
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Prescrizione di sonniferi e sedativi
Le benzodiazepine e le loro sostanze analoghe, lo zolpidem e lo zopiclone, possono essere ottenute solo su prescrizione medica. Nell'Ordinanza sugli elenchi degli stupefacenti lo zolpidem figura, come le benzodiazepine, tra le sostanze controllate dell'elenco b. In Svizzera le benzodiazepine non devono essere prescritte sui blocchetti numerati delle ricette per stupefacenti, è sufficiente utilizzare i semplici moduli di ricette. Se sono prescritte per indicazioni e a dosaggi diversi da quelli registrati, sottostanno all'obbligo di notifica alle autorità cantonali.
Le disposizioni di legge prevedono che di norma la quantità prescritta (quella cioè che un paziente è autorizzato a portare a casa) non superi quanto serve per un mese di trattamento. Se le circostanze lo giustificano, i medici possono prescrivere uno di questi farmaci per un periodo massimo di sei mesi.
Per saperne di più
- Umgang mit kontrollierten Substanzen (PDF in tedesco)