Leggi concernenti l’alcol
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Situazione giuridica attuale
Il settore dell'alcool è regolato da diverse leggi nazionali e cantonali. È stata creata una base giuridica non solo per la composizione, la produzione e il commercio dell'alcol, ma anche per la tutela della salute e dei giovani, per la pubblicità e per la circolazione stradale. La legge sull'alcool si applica a tutti i distillati, ai vini liquorosi, all'acquavite, agli aperitivi e all'alcol per uso industriale (etanolo). La birra, il vino e i vini di frutta non sono coperti dalla legge sull'alcol, ma sono regolati da altre leggi e regolamenti.
I Cantoni possono emanare ulteriori disposizioni legali riguardanti gli orari di apertura dei negozi, la pubblicità o l'età minima per l'acquisto di alcol.
Protezione dei minori
La vendita e la distribuzione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni è vietata in tutta la Svizzera.
- A partire dai 16 anni è possibile acquistare birra, vino e sidro
- A partire dai 18 anni è possibile acquistare alcolici e alcopop
In Ticino, la vendita di tutte le bevande alcoliche è vietata ai minori di 18 anni.
Secondo il codice penale, una persona che fornisce alcol a giovani di età inferiore ai 16 anni in quantità pericolose per la salute, è punibile tramite una multa o di una pena detentiva fino a tre anni.
Pubblicità
La pubblicità per i distillati è vietata alla radio e alla televisione, negli edifici e nei trasporti pubblici, negli stadi e negli eventi sportivi, nei negozi di prodotti sanitari, nonché sugli imballaggi e sugli articoli non correlati a queste bevande. In altri contesti, la pubblicità deve contenere unicamente informazioni sul prodotto e sulle sue proprietà. Il confronto dei prezzi è vietato, così come la promessa di regali o altri benefici. Sono altresì vietati concorsi per promuovere, distribuire o vendere alcolici.
La pubblicità alla radio e alla televisione per la birra e il vino è soggetta a determinate regole: ad esempio non deve incoraggaire un consumo eccessivo o suggerire che il consumo possa aiutare a risolvere dei probelmi personali.
La pubblicità rivolta ai minori è vietata, nei luoghi e negli eventi frequentati principalmente dai giovani, nelle pubblicazioni destinate principalmente a loro, e su oggetti utilizzati principalmente dai giovani o dati loro a titolo gratuito. Le bevande alcoliche e la loro presentazione non devono avere nessuna menzione né rappresentazione grafica specifica per i minori di 18 anni.
Produzione e vendite
La produzione nazionale di alcolici è legata ad una concessione.
I privati possono fabbricare la propria birra purché non la vendano e non producano più di 400 litri (i privati) o 800 litri (le associazioni) all'anno. Chiunque produca grandi quantità o per scopi di vendita deve essere registrato presso l'Amministrazione federale delle dogane come birreria nazionale.
La produzione di vino è disciplinata dall'ordinanza sul vino, che definisce tra l'altro quello che si intende con aera viticola e i requisiti per una DOC (denominazione di origine controllata).
La vendita di alcolici è soggetta alla concessione di un brevetto cantonale. Ulteriori normative riguardano il punto di vendita e l'etichettatura.
Leggi
Legge federale sulle bevande distillate (LAlc)
Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr)
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)
Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)
Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Per saperne di più
- Produzione svizzera di bevande distillate (AFD) (Sito web)
- Vendita e mescita (AFD) (Sito web)