Leggi concernenti l’alcol in Svizzera - Fatti e cifre - dipendenzesvizzera.ch
 

Leggi concernenti l’alcol

Redirection sur le nouveau site: https://www.dipendenzesvizzera.ch/fatti-e-cifre/alcol/alcol-quadro-giuridico/

Mettre

Situazione giuridica attuale

Il settore dell'alcool è regolato da diverse leggi nazionali e cantonali. È stata creata una base giuridica non solo per la composizione, la produzione e il commercio dell'alcol, ma anche per la tutela della salute e dei giovani, per la pubblicità e per la circolazione stradale. La legge sull'alcool si applica a tutti i distillati, ai vini liquorosi, all'acquavite, agli aperitivi e all'alcol per uso industriale (etanolo). La birra, il vino e i vini di frutta non sono coperti dalla legge sull'alcol, ma sono regolati da altre leggi e regolamenti.

I Cantoni possono emanare ulteriori disposizioni legali riguardanti gli orari di apertura dei negozi, la pubblicità o l'età minima per l'acquisto di alcol.

Protezione dei minori

La vendita e la distribuzione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni è vietata in tutta la Svizzera.

  • A partire dai 16 anni è possibile acquistare birra, vino e sidro
  • A partire dai 18 anni è possibile acquistare alcolici e alcopop

In Ticino, la vendita di tutte le bevande alcoliche è vietata ai minori di 18 anni.

Secondo il codice penale, una persona che fornisce alcol a giovani di età inferiore ai 16 anni in quantità pericolose per la salute, è punibile tramite una multa o di una pena detentiva fino a tre anni.

Pubblicità

La pubblicità per i distillati è vietata alla radio e alla televisione, negli edifici e nei trasporti pubblici, negli stadi e negli eventi sportivi, nei negozi di prodotti sanitari, nonché sugli imballaggi e sugli articoli non correlati a queste bevande. In altri contesti, la pubblicità deve contenere unicamente informazioni sul prodotto e sulle sue proprietà. Il confronto dei prezzi è vietato, così come la promessa di regali o altri benefici. Sono altresì vietati concorsi per promuovere, distribuire o vendere alcolici.

La pubblicità alla radio e alla televisione per la birra e il vino è soggetta a determinate regole: ad esempio non deve incoraggaire un consumo eccessivo o suggerire che il consumo possa aiutare a risolvere dei probelmi personali.

La pubblicità rivolta ai minori è vietata, nei luoghi e negli eventi frequentati principalmente dai giovani, nelle pubblicazioni destinate principalmente a loro, e su oggetti utilizzati principalmente dai giovani o dati loro a titolo gratuito. Le bevande alcoliche e la loro presentazione non devono avere nessuna menzione né rappresentazione grafica specifica per i minori di 18 anni.

Mettre

Produzione e vendite

La produzione nazionale di alcolici è legata ad una concessione.

I privati possono fabbricare la propria birra purché non la vendano e non producano più di 400 litri (i privati) o 800 litri (le associazioni) all'anno. Chiunque produca grandi quantità o per scopi di vendita deve essere registrato presso l'Amministrazione federale delle dogane come birreria nazionale.

La produzione di vino è disciplinata dall'ordinanza sul vino, che definisce tra l'altro quello che si intende con aera viticola e i requisiti per una DOC (denominazione di origine controllata).

La vendita di alcolici è soggetta alla concessione di un brevetto cantonale. Ulteriori normative riguardano il punto di vendita e l'etichettatura.

Ultimo aggiornamento: 17.02.2020
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print